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Obbligo di contraddittorio prima della emissione degli avvisi di accertamento

Il mancato rispetto dell'obbligo di contraddittorio

Altra nota dolente dell’istituto è rappresentato dagli effetti del mancato rispetto dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, che non determina in re ipsa l’invalidità del provvedimento di accertamento.  Infatti, incombe sul contribuente la cosiddetta prova di resistenza, ovvero sarà necessario dimostrare le ragioni che avrebbero determinato in concreto un diverso risultato dell’attività di accertamento allorquando si fosse attivato il contraddittorio endoprocedimentale .

La valutazione di queste ragioni è rimessa alla valutazione e convincimento del giudice adito. Si tratta, invero, di una prova quasi diabolica,   ed a tal proposito, bisogna osservare che il legislatore tributario adotta uno schema giuridico analogo a quanto previsto nell’ambito della normativa generale del procedimento amministrativo, laddove all’art 21 octies, co. 2 della L. 241/90 prevede che  nelle ipotesi di natura vincolata del provvedimento   la violazione di norme procedimentali non determina l’invalidità’ del provvedimento.  Essendo, salvo rare eccezioni, il provvedimento tributario caratterizzato dal principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che riduce sensibilmente il  margine di discrezionalità amministrativa,  si possono  comprendere le ragioni della compressione dei diritti del contribuente ad un “ giusto procedimento “ di matrice comunitaria, salvo osservare la sussistenza di uno stridente contrasto con i principi comunitari che impone la ricerca di un diverso e preferibile bilanciamento, prevedendo di porre a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare le specifiche ragioni che abbiano giustificato la deroga del contraddittorio endoprocedimentale.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 31/07/2020