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Compensi dipendente PA membro di commissioni: trattamento fiscale

L'interpretazione dell'INPS sui redditi e contribuzione

Sulla questione le interpretazioni rese dall'amministrazione finanziaria non sono tali da dirimere definitivamente la questione[1]; tuttavia, in tal caso, un significativo aiuto viene invece dall’Inps.

L’Istituto di previdenza ha emanato una circolare (la n. 6 del 16/01/2014) nella quale vengono indicati, in modo piuttosto puntuale (anche se “a titolo esemplificativo ma non esaustivo”), quali siano i redditi da assoggettare a contribuzione e quali invece quelli esclusi.

Procedendo con ordine, rileviamo anzitutto come al punto 3 della citata circolare vengono elencati i redditi che tipicamente rientrano tra quelli di lavoro dipendente, e tra questi vengono menzionati anche “...i compensi che un’Amministrazione pubblica corrisponde ai propri dipendenti per la partecipazione a commissioni o comitati costituiti con provvedimenti degli organi di governo o dell’Amministrazione medesima ovvero per affidamento di incarichi o funzioni comportanti particolari responsabilità.”

 Al punto 6 della circolare viene invece esaminata la categoria dei redditi assimilati, secondo l’elencazione del Tuir, tra cui (pag. 9) i compensi per pubbliche funzioni. Oltre i casi tipici già esplicitamente menzionati dall’art. 50, comma 1, lett. f)[2], vengono elencati  altri redditi che ricadrebbero in tale fattispecie, e cioè:

- compensi ai componenti dei seggi elettorali (peraltro già esentati dall'Irpef)[3];

- compensi giudici popolari e giudici conciliatori;

- compensi ai testimoni;

- assegni vitalizi percepiti al termine del mandato per cariche elettive;

- assegno del Presidente della Repubblica;

- indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e dai rappresentanti italiani eletti al Parlamento Europeo;

- indennità spettanti agli amministratori locali e cioè ai sindaci, agli assessori comunali e provinciali, ai consiglieri comunali e provinciali;

- indennità spettanti ai consiglieri regionali ed ai giudici della Corte Costituzionale;

- indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane, compresi i gettoni di presenza dei consiglieri dei consigli comprensoriali di tali comunità.

 Al termine di tale elencazione viene significativamente aggiunta una precisazione, e cioè che “...per pubblica funzione è da intendersi anche la partecipazione alle commissioni di concorso, per cui il compenso da corrispondere al dipendente di altro ente pubblico (sottolineatura nostra) è del tutto equivalente a quello analizzato per i gettoni di presenza ai consiglieri.” 

[1]                                                                   La Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 172 /E del 22 novembre 2000, che ha esaminato la questione con maggior puntualità, tuttavia descrive soprattutto le ipotesi di compensi corrisposti a dipendenti terzi, mentre l’eventuale riferimento a dipendenti dello stesso ente non appare con chiarezza.

[2]                                             La novella legislativa introdotta dall’art. 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, ha espunto i giudici di pace da tale raggruppamento.

[3]                                                                   Ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 21 marzo 1990 n. 53: "Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso  spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali."  La Risoluzione n. 150/E del 11/08/2008 ha precisato che tale norma vale solo per gli uffici elettorali di sezione (c.d. “seggi”).

Fonte:


Aggiornata il: 13/10/2020