Da quanto sopra detto, sebbene sia opportuno che ogni singolo caso venga analizzato alla luce delle particolari norme che lo regolano, possiamo dedurre che, in via generale, nel caso in cui i componenti di commissioni svolgenti pubbliche funzioni siano dipendenti dello stesso ente che eroga il compenso, questo – qualora spettante - debba considerarsi reddito da lavoro dipendente e quindi imponibile anche ai fini previdenziali; diversamente il compenso sarà configurabile come reddito assimilato di cui all’art. 50 e pertanto imponibile solo ai fini fiscali.