La legge di bilancio 2021 apre definitivamente le porte del superbonus agli unici proprietari (o comproprietari), ma ponendo un limite in termini di numerosità di unità immobiliari possedute.
Infatti la norma dell’art. 119, co. 9 alla lett. a), anzichè richiamare i soli condomìni, si modifica come segue
(il superbonus è fruibile) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà' da più persone fisiche...
In sostanza a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1/1/2021) la regola generale dei beneficiari del superbonus diviene la seguente (restano ferme le altre categorie di beneficiari di cui all'art. 119)
(Accedono al superbonus per le "parti comuni")
- i condomini, così giuridicamente definiti,
- ma anche le persone fisiche nella loro sfera privata che siano
- uniche proprietarie (o comproprietarie) da un minimo di 2 a un massimo di 4 unità immobiliari site nello stesso complesso.
Questo comporta che, come dalla tabella riassuntiva che segue, in alcuni casi è applicabile la maxi detrazione del 110% in altri casi, dal punto di vista soggettivo, ciò non è applicabile.
Ferme rimangono comunque le altre detrazioni sugli immobili come ad esempio gli interventi finalizzati al risparmio energetico o al sisma-bonus.
N. unità immobiliari presenti nel complesso immobiliare | Unico proprietario o presenza di comproprietari | Si tratta di condominio? | 110% - superbonus parti comuni
| 110% - superbonus singole unità immobiliari
| Annotazioni
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1 | SI | NO | NO | SEMPRE NEL RISPETTO DEI REQUISITI IMPOSTI DAGLI INTERVENTI | fattispecie inserita solo per completezza di argomenti |
da 2 a 4 | SI | NO | SI | novità introdotta dalla legge di bilancio 2021 |
da 2 a 4 | NO | SI (trattasi di condominio minimo) | SI |
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da 4 a 8 | SI | NO | NO | fattispecie esclusa appositamente dalla modifica della norma |
da 4 a 8 | NO | SI (trattasi di condominio minimo)
| SI |
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oltre 8 | SI | NO | NO |
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oltre 8 | NO | SI
| SI |
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