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Superbonus e condominio: gli unici proprietari accedono al 110%

La legge di bilancio 2021: accesso al superbonus con un limite

La legge di bilancio 2021 apre definitivamente le porte del superbonus agli unici proprietari (o comproprietari), ma ponendo un limite in termini di numerosità di unità immobiliari possedute. 

Infatti la norma dell’art. 119, co. 9 alla lett. a), anzichè richiamare i soli condomìni, si modifica come segue

(il superbonus è fruibile) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà' da più persone fisiche...

In sostanza a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1/1/2021) la regola generale dei beneficiari del superbonus diviene la seguente (restano ferme le altre categorie di beneficiari di cui all'art. 119)

(Accedono al superbonus per le "parti comuni")

  • i condomini, così giuridicamente definiti, 
  • ma anche le persone fisiche nella loro sfera privata che siano 
  • uniche proprietarie (o comproprietarie) da un minimo di 2 a un massimo di 4 unità immobiliari site nello stesso complesso.

Questo comporta che, come dalla tabella riassuntiva che segue, in alcuni casi è applicabile la maxi detrazione del 110% in altri casi, dal punto di vista soggettivo, ciò non è applicabile. 

Ferme rimangono comunque le altre detrazioni sugli immobili come ad esempio gli interventi finalizzati al risparmio energetico o al sisma-bonus.

N. unità immobiliari presenti nel complesso immobiliare
Unico proprietario o presenza di comproprietari
Si tratta di condominio?

110% - superbonus

parti comuni 


110% - superbonus

singole unità immobiliari 


Annotazioni

1
SI
NO
NOSEMPRE NEL RISPETTO DEI REQUISITI IMPOSTI DAGLI INTERVENTIfattispecie inserita solo per completezza di argomenti
da 2 a 4 
SI
NO
SInovità introdotta dalla legge di bilancio 2021
da 2 a 4
NO
SI
(trattasi di condominio minimo)
SI
da 4 a 8 
SI
NO
NOfattispecie esclusa appositamente dalla modifica della norma
da 4 a 8 
NO
SI
(trattasi di condominio minimo)
SI
oltre 8
SI
NONO
oltre 8
NO
SI

SI
Fonte:


Aggiornata il: 19/01/2021