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Superbonus e condominio: gli unici proprietari accedono al 110%

I dubbi che nascono

Le criticità di tale cambio di norma possono essere le seguenti, almeno in attesa degli opportuni chiarimenti.

Per quel che riguarda gli interventi iniziati nel 2020 gli stessi sarebbero disciplinati da quanto previsto dalla norma originaria (ante legge di bilancio) e quindi gli interventi non dovrebbero godere del 110%. 

Si prenda il caso di un complesso bifamiliare posseduto da un unico proprietario con caldaia comune ad entrambe le unità immobiliari.

Nel caso di proprietari differenti, il cambio della caldaia con le idonee caratteristiche godrebbe del superbonus in ogni caso (cioè sia nel 2020 che nel 2021 fino al termine del beneficio). 

Nel caso prospettato dell’unico proprietario, di fatto, se la caldaia fosse stata sostituita nel 2020, il proprietario stesso avrebbe potuto accedere alla sola detrazione del 65% per il risparmio energetico. 

Qualora il cambio avvenisse nel 2021 egli potrebbe accedere al 110%. 

Tuttavia, è anche vero che l’art. 119 parla di maxi detrazione del 110% “per le spese sostenute e rimaste a carico dei contribuenti…”. Ciò starebbe a significare, ma in merito si auspicano chiarimenti che delle due l’una: 

  • basta sostenere la spesa nel 2021 godendo di fatto del 110% a nulla rilevando che il cambio è avvenuto nel 2020? 
  • è necessario rispettare quanto previsto normativamente nel momento del cambio della caldaia (2020) e quindi ammettere solo la detrazione del 65%? 

A parere di chi scrive potrebbe avere ragion d’essere la prima ipotesi in quanto nella norma si parlerebbe di spese "rimaste a carico".

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Aggiornata il: 19/01/2021