Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Superbonus e condominio: gli unici proprietari accedono al 110%

Le differenze fra lettera a) e lettera b) dell’art. 119, co. 9, DL 34/2020

Da ultimo potrebbe sovvenire il dubbio di quale differenza intercorra fra le indicazioni fornite dall’art. 119, co. 9, lett a) modificata, come sopra descritto, dalla legge di bilancio per il 2021 e la lett. b), secondo la quale accedono al superbonus le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' di impresa, arti e professioni, su unità' immobiliari. 

La differenza consiste nel fatto che 

  • (A) la lett. a), modificata dalla legge di bilancio 2021 si riferisce agli interventi da superbonus effettuati sulle parti comuni degli edifici, mentre 
  • (A)la lett. b), rimasta inalterata, fa riferimento alla platea di contribuenti, i quali per obbligo devono agire al di fuori della sfera imprenditoriale, artistica o libero professionale al fine di intervenire sulle singole unità immobiliari. 

Unità immobiliari che devono essere obbligatoriamente residenziali e non rientrare in una delle categorie seguenti: 

  • immobili patrimonio
  • immobili merce 
  • immobili strumentali

Queste ultime tipologie di immobili possono accedere al superbonus solo nel rispetto di quanto previsto per altro dalla sola Circ. 24/E/2020 e non da quanto disposto dalla norma dell’art. 119. 

Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. 

Fonte:


Aggiornata il: 19/01/2021