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Bilancio 2020: attività e verifiche preliminari del professionista

Tenuta e aggiornamento delle scritture contabili e dei libri sociali

Le imprese in contabilità ordinaria sono tenute ad istituire e tenere aggiornati, ai fini fiscali e civilistici, i seguenti libri e registri: 

Libro giornale 

  • le annotazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data dell’operazione;
  • le registrazioni devono essere giornaliere. 

Libro degli inventari

contiene le attività e passività dell’impresa e si chiude con il bilancio nelle sue compo­nenti dello stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario;

  • deve essere redatto entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; 
  • deve essere sottoscritto dal legale rappresentante; 
  • ai fini fiscali, l’art. 15 del d.P.R. 600/1973 prevede che l’inventario “deve indicare la con­sistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attri­buito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio del­le imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario”. L’assenza del­le distinte delle rimanenze finali espone l’impresa al rischio di accertamento induttivo. 

Libro di mastro 

nella prassi le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patri­moniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, prescritte dall’art. 14 del d.P.R. 600/1973, vale a dire le schede contabili, costituiscono il libro mastro. 

Scritture ausiliarie di magazzino 

  • l’obbligo è a carico delle imprese che superano per due esercizi consecutivi entrambi i li­miti esposti di seguito e decorre dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva detti limiti sono superati: 
  1. euro 5.164.568,99 di ricavi; 
  2. euro 1.032.913,80 di rimanenze; 
  • l’obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui il sogget­to non supera per la seconda volta consecutiva i limiti di cui sopra; 
  • le scritture devono essere tenute in modo sistematico; 
  • le registrazioni possono avvenire in forma riepilogativa purché almeno con periodicità mensile; 
  • il termine per l’annotazione è di 60 giorni. 

Registro dei beni ammortizzabili 

  • la sua tenuta può essere omessa se le relative annotazioni sono eseguite nel libro inven­tari; 
  • l’annotazione degli immobili deve essere specifica per ciascun immobile, mentre gli altri beni possono essere raggruppati in categorie omogenee; 
  • l’aggiornamento deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Libri sociali 

  • in funzione della sua forma giuridica e delle regole di governance l’impresa sarà sogget­ta all’obbligo di tenuta del libro dei soci (ne sono escluse le società a responsabilità limi­tata), delle decisioni dei soci (o dell’assemblea), delle decisioni degli amministratori (o del consiglio di amministrazione), delle obbligazioni, delle decisioni degli obbligazionisti, del comitato esecutivo, del collegio sindacale;
  • i libri sociali possono essere tenuti con strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tal caso gli stessi devono essere sempre consulta­bili ed entro tre mesi dall’apertura del file del documento occorre apporre la firma digi­tale e successivamente la marcatura temporale. Qualora per tre mesi non siano esegui­te registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’at­to di una nuova registrazione e da quel momento inizierà nuovamente a decorrere il ter­mine trimestrale.

 

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Aggiornata il: 28/01/2021