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Holding finanziarie ed industriali. Valutazioni sul bilancio: asset test

Le holding di partecipazione: il test di prevalenza ed il bilancio di riferimento per la verifica patrimoniale

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, le società di partecipazione finanziaria vengono definite come quei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, mentre le società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) sono quei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, e che non svolgono attività nei confronti del pubblico. 

Ai fini dell’inclusione nel novero delle holding, finanziarie o industriali, è necessario effettuare l’asset test sulla composizione del totale dell’attivo patrimoniale, e verificare la prevalenza delle partecipazioni, in intermediari finanziari o soggetti diversi, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso. 

Con l’introduzione dell’art.162-bis TUIR viene pertanto abbandonato il criterio della doppia verifica sui bilanci degli ultimi due esercizi previsto dal D.M. 6 luglio 1994.

Poiché la valutazione sul bilancio, deve essere effettuata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’art.162-bis del TUIR richiama espressamente i dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso. Ne consegue che i dati rilevanti da utilizzare per l’asset test, siano quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al “31/12/n”, per il quale si sta presentando la dichiarazione dei redditi nell’anno “n+1”. 

L’Amministrazione finanziaria, nella risposta ad interpello in oggetto, ha chiarito che occorre fare riferimento all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito della prevalenza per poter essere identificati quale società di partecipazioni (holding), per ragioni di ordine logico sistematico, sussiste quando esse siano superiori rispetto al 50 per cento del totale dell’attivo, ancorchè nessuna delle due tipologie di partecipazioni, finanziarie e non, è di per sé superiore al 50 per cento del totale dell’attivo presa individualmente.

Nella fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, poiché l’ammontare delle partecipazioni detenute dall’istante in soggetti diversi dagli intermediari finanziari risulta dall’ultimo bilancio approvato, superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari, la società rientra tra le “holding industriali” ovvero società di partecipazione non finanziaria. 

Nella medesima direzione si era espressa Assoholding con la circolare n.2/2019, mentre Federholding aveva fornito una interpretazione opposta con la circolare n.3/2019, prendendo a riferimento il tenore letterale della norma. 

Con questo intervento dell’Agenzia delle Entrate, viene quindi chiarito il criterio di identificazione delle holding per la prima volta dopo l’introduzione nel TUIR dell’art.162-bis.

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Aggiornata il: 15/02/2021