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Obblighi contributivi di soci e amministratori di SRL: norme, novità e prospettive

La situazione normativa

Con il comma 203 dell’articolo 1 della Legge 662 del 23 dicembre 1996 prende il via quella divergenza normativa che ha reso, con gli anni, gli obblighi previsti per soci e amministratori di Società a responsabilità limitata un caso specifico di trattamento, divergente da tutti gli altri. La citata norma dispone infatti che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali […] sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese [...]

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per [...] per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.

La norma in trattazione assoggetta i soci di Società a responsabilità limitata, che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, da versare in misura fissa, a prescindere che il socio abbia o meno percepito utili dalla società, e in misura percentuale per il reddito realizzato dall’impresa, in proporzione alla quota posseduta, e anche se non distribuito.

Il perno della questione è di carattere interpretativo, in quanto l’esercizio delle funzioni amministrative, a meno di essere in grado di dimostrare il contrario, dalla prassi è stato considerato sufficiente per colmare il requisito della partecipazione diretta all’attività dell’impresa.

Il successivo intervento normativo è il comma 11 dell’articolo 12 del DL 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 30 Luglio 2010, in base al quale le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti”, restando invece esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione separata.

La norma, così strutturata, delimita il perimetro della prevalenza e stabilisce il principio della doppia contribuzione per colui che sia socio e amministratore di Società a responsabilità limitata, soggetto a alla gestione commercianti per il reddito di impresa, anche se non percepito, e alla gestione separata per il reddito da lavoro autonomo, consistente nell’eventuale retribuzione percepita per l’espletamento dell’incarico.

In questo contesto si inserisce, completando il quadro, la Circolare Inps numero 78 del 14 maggio 2013, che interpreta in maniera restrittiva i dettami normativi sopra citati.

Ricapitolando, il quadro così delineato, per il caso specifico delle Società a responsabilità limitata, conta quindi di tre fattispecie:

  • socio non amministratore;
  • amministratore non socio;
  • amministratore socio.

Ogni fattispecie presenta un diverso inquadramento contributivo.

Il socio non amministratore, correttamente chiamato socio di capitale, a meno di poter dimostrare una sua effettiva partecipazione all’attività aziendale, non è soggetto a obblighi contributivi.

L’amministratore non socio è obbligato a contribuire alla gestione separata, per l’eventuale reddito percepito per lo svolgimento dell’incarico.

L’amministratore che è anche socio è sottoposto all’obbligo di versamento alla gestione separata, per l’eventuale reddito percepito per lo svolgimento dell’incarico, e alla gestione commercianti a prescindere dal reddito percepito.

L’iscrizione alla gestione commercianti non è comunque generalizzato, esistendo tre situazioni esimenti:

  • l’iscrizione presso una diversa gestione (commercianti, artigiani, agricoltori, dipendenti) prevalente;
  • lo svolgimento, da parte della società, di attività industriale;
  • la presenza di un organigramma aziendale strutturato.
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Aggiornata il: 22/02/2021