Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Obblighi contributivi di soci e amministratori di SRL: norme, novità e prospettive

La Corte di Cassazione esclude i contributi commercianti per il socio amministratore

Il principio su cui si fonda l’obbligo di versamento alla gestione commercianti per il socio è basato su una presunzione interpretativa in base alla quale le stesse mansioni di amministratore possano essere sufficienti a realizzare la partecipazione all’attività dell’impresa.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 11685 del 11 luglio 2012, la dimostrazione della partecipazione personale da parte del socio amministratore può dirsi realizzata in mancanza di dipendenti, in quanto, in effetti, essendo questi l’unico ad avere parte all’attività dell’impresa non potrà che svolgere sia mansioni esecutive che operative.

Ma, per i restanti casi, con efficacia interpretativa arriva l’ordinanza della Corte di Cassazione civile numero 1759 del 27 gennaio 2021, la quale rivoluziona la situazione.

L’ordinanza prende in esame il caso di un socio di Società a responsabilità limitata che svolge mansioni di amministratore, situazione per la quale l’Inps richiede la doppia contribuzione.

L’ordinanza conferma il principio prima esposto della doppia contribuzione, essendo in presenza di due diverse tipologia reddituali, di lavoro autonomo per l’incarico retribuito di amministratore e di impresa per il lavoro che il socio svolge presso l’azienda, obbligati rispettivamente alla gestione separata e alla gestione commercianti.

L’innovazione normativa dell’ordinanza sta nel fatto che questa chiarisce come interpretare la lettera c) del prima citato comma 203 dell’articolo 1 della Legge 662 del 23 dicembre 1996, quando il legislatore richiede, ai fini dell’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti per i soci amministratori, in presenza degli altri requisiti, che questi “partecipino personalmente al lavoro aziendale”. La corte interviene proprio su questo punto spiegando che“il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore”.

Le conseguenze dell’ordinanza sono semplici ma rilevanti. Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, i compiti che caratterizzano il ruolo di amministratore di una società non sono sufficienti a qualificare la situazione di partecipazione diretta al lavoro aziendale, motivo per cui, è da escludere che un socio amministratore di Società a responsabilità limitata possa essere iscritto d’ufficio alla gestione commercianti per il solo fatto di riassumere entrambe le situazioni, dovendo invece essere l’Inps a dover dimostrare che il soggetto svolga anche mansioni (di tipo operativo), oltre a quelle di amministratore, che possano essere inquadrate nella partecipazione diretta all’attività lavorativa.

La presunzione potrà essere confermata, in base alla prima citata sentenza della Corte di Cassazione numero 11685 del 11 luglio 2012, solo nella situazione in cui la società operi senza dipendenti.

Fonte:


Aggiornata il: 22/02/2021