Il lavoro autonomo occasionale costituisce una fattispecie definibile per sottrazione: disciplinato dall’articolo 2222 del Codice civile e successivi, è una attività lavorativa consistente nella realizzazione di un’opera o nella prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; quindi assume le medesime caratteristiche del lavoro autonomo propriamente detto, dal quale si distingue per il solo fatto che è svolto occasionalmente.
La definizione di occasionalità non è enumerabile in un numero definito di servizi prestati o opere realizzate né riassunto monetariamente nell’ammontare di un corrispettivo: essa si definisce per sottrazione: è occasionale quell’attività che non è abituale.
Per inquadrare più facilmente e concretamente il concetto di abitualità si potrà fare riferimento a quello di continuità: qualsiasi situazione per dirsi occasionale (o episodica) non deve essere svolta continuativamente.
Quindi, i requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono:
- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.