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Impresa agricola giovanile: nuove agevolazioni 2024

Chi è il giovane imprenditore agricolo

Con l'articolo 2 della legge si definiscono:

  1. “impresa giovanile agricola” 
  2. giovane imprenditore agricolo”

indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.  

In particolare, ai fini  della  presente  legge, ai  sensi  degli  articoli  2, paragrafo 1, lettera  n),  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa  giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in  qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una  delle seguenti condizioni:

  • a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore  a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • b) nel caso di società di persone  e  di  società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno  la  metà dei  soci  sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore  a  diciotto  e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno  anni  compiuti  e  gli  organi  di amministrazione siano composti, per almeno  la  metà  dai medesimi soggetti.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/03/2024