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Mini voluntary 2018: ecco come funziona

Mini voluntary: ecco c come funziona

 La nuova procedura è limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia e ai loro eredi, rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’estero, in quanto in precedenza iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri, e consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa. 

Nella tabella di seguito, vediamo come funziona la nuova procedura.

 
Redditi oggetto della procedura
  • possono essere oggetto della procedura le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale;
  • per rientrare nell’ambito oggettivo della procedura le suddette attività e somme devono derivare da redditi di lavoro dipendente e autonomo;
  • possono essere oggetto della procedura anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;
  • la procedura non si applica alle attività ed alle somme che sono state già oggetto delle precedenti edizioni della collaborazione volontaria
Soggetti ammessi alla procedura
  • possono accedere alla procedura i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ovvero i loro eredi, che in precedenza sono stati residenti all’estero e iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (cd. frontalieri);
Regolarizzazione della procedura
  • la regolarizzazione avviene, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle attività emerse, “con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi”;
  • alla procedura si accede con la presentazione di apposita “istanza di regolarizzazione” da trasmettere entro il 31 luglio 2018;
  • il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione avviene con il versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione o con il versamento ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30 settembre 2018;
  • la regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale dell’importo dovuto alla data di pagamento in una unica soluzione o, in caso di rateizzazione, con il pagamento dell’ultima rata;

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 02/07/2018