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Calcolo delle imposte anticipate e differite nel bilancio di esercizio

La classificazione delle differenze

Le differenze tra risultato di bilancio e reddito imponibile ai fini fiscali sono classificate in due categorie, come meglio specificato nel Principio Contabile Nazionale OIC 25 (Imposte sul reddito):

- Differenze permanenti

  • si tratta di ricavi fiscalmente non imponibili o costi (in tutto o in parte) indeducibili.

Ne sono esempi:

  • I costi del tutto indeducibili perché privi del generale requisito dell'inerenza rispetto all'attività svolta;

 

  • Le spese di rappresentanza in eccesso rispetto alla parte deducibile (quindi la quota dei 2/3);

 

  • Le spese per oneri di utilità sociale eccedenti i limiti di legge.


La permanenza di queste differenze va intesa nel senso della loro "definitività": il costo sarà indeducibile una volta per tutte oppure il ricavo dovrà considerarsi una volta per tutte intassabile.

- Differenze temporanee

  • si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo di imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il reddito civilistico.

La mancata coincidenza tra competenza e deducibilità/tassabilità del componente di reddito determina, come conseguenza, una divergenza temporale tra norme civilistiche e fiscali.
In tale evenienza la temporaneità di queste differenze sta a significare che esse nascono in un esercizio per poi annullarsi (si dice "riversarsi") nel corso degli esercizi successivi.

Le differenze temporanee possono essere tassabili o deducibili.

Le differenze temporanee tassabili determinano un aumento del reddito imponibile negli esercizi futuri "in contropartita" ad una riduzione del reddito imponibile presente: viene differito l'effetto numerario (il pagamento delle imposte) a fronte di un beneficio attuale.
Il reddito imponibile ai fini fiscali è minore del risultato di bilancio ante imposte e pertanto le imposte da versare sono inferiori a quelle di competenza.

Le differenze temporanee differite sono all'origine di passività per imposte differite, cioè per imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio si renderanno esigibili in esercizi futuri.
Le differenze temporanee di questo tipo possono derivare, ad esempio, da:

- Ammortamenti anticipati (art. 102 co. 3 Tuir);
- Plusvalenze rateizzate relative a beni posseduti da più di tre anni (art. 86 co. 4 Tuir).

Le differenze temporanee deducibili, all'opposto, determineranno una minore tassazione futura a fronte di un aumento dell'imponibile attuale con conseguente - anticipazione - di imposta.
Le imposte esigibili, in questo caso sono maggiori di quelle di competenza in quanto il reddito ai fini fiscali supera quello civilistico. L'aspetto numerario (il pagamento delle imposte) viene cioè anticipato mentre la competenza sarà dei prossimi esercizi rispetto a quello in chiusura.
Le differenze temporanee deducibili producono attività per imposte anticipate, per imposte che pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso.

Le differenze temporanee di questo tipo possono derivare, ad esempio, da:

- Compensi deliberati ma non ancora corrisposti agli amministratori: la deducibilità di tali somme è ammessa fiscalmente solo nell'esercizio di effettivo pagamento. Si verifica dunque un anticipo di tassazione con conseguente insorgenza di imposte anticipate.
- Sostenimento di spese di rappresentanza: la parte deducibile di 1/3 per la frazione rinviata ai 4 esercizi successivi (5 in totale art. 108 co. 2 Tuir) dà origine ad una differenza temporanea deducibile.
- Spese di manutenzione eccedenti il 5%: la parte che supera tale soglia è deducibile per quote costanti fino ad un massimo di 5. L'ammontare rinviato agli esercizi successivi determina una differenza temporanea deducibile.

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Aggiornata il: 30/12/2020