Sono esonerati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti che, pur obbligati nell’ambito della suddetta normativa, abbiano, nell’anno di riferimento, ricavi totali, incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici, riferibili alle attività rilevate dall’Informativa Economica di Sistema, pari a zero euro.