Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:
- le società di capitali già dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002.