CHI LA PAGA
il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse:
- le aree scoperte di pertinenza di immobilii tassabili ma non operative e
- le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c
Essendo dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti , all'imposta sono soggetti gli UTILIZZATORI di un immobile , sia ad uso abitazione che strumentale. Solo in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta dal possessore del locale o dell'area. In caso di occupazione o detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.
QUANTO SI PAGA
La superficie assoggettabile alla TAR, rimane quella calpestabile dichiarata passato per le altre imposte sulla gestione rifiuti .
La TARI sarà corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero in relazione quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti , alla tipologia dell’attività svolta, alla raccolta differenziata nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni ad esempio, ma non sopo per:
• abitazioni con unico occupante;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
• fabbricati rurali ad uso abitativo;
Inoltre , se ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o prevedere, invece della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.