Il D.M. 25.03.2016 ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per "premi di risultato" si intendono "le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".
I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere:
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nell'aumento della produzione;
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in risparmi dei fattori produttivi;
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nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro "agile", quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo;
il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Per contratti collettivi di lavoro, in esecuzione dei quali le somme e i valori devono essere erogati per fruire dell'agevolazione, si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, cioè i "contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria".