La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili. Sono previsti alcuni casi particolari, tra i più importanti si ricorda:
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immobile concesso in locazione/comodato: si hanno 2 obbligazioni distinte:
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una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare nella misura stabilita dal comune nel regolamento (compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI). Se il Comune non fissa detta percentuale, la TASI va ripartita in misura pari al 10% a carico del detentore, 90% a carico del proprietario;
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una in capo al proprietario, per la parte restante.
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detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
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locazione finanziaria: la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del contratto
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coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale: è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.