A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni.
Viene previsto, tuttavia, che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a:
- assunzione di personale altamente qualificato;
- costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.
Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.