I primi tre commi dell'art. 17 individuano chi è debitore di imposta nei confronti dello Stato Italiano per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nei confronti di soggetti passivi residenti, sia che si tratti di soggetti cedenti o prestatore:
- residenti in paesi facenti parte della Comunità Europea
- residenti in paesi extra europei
- Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (sia comunitari che extra-comunitari) nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si applica il Reverse Charge o inversione contabile, gli obblighi relativi al versamento dell'Imposta si spostano in capo al cessionario o committente .
- Se l'operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo comunitario, il cessionario o committente soggetto passivo e residente in Italia adempie l'obbligo di versamento dell'imposta mediante integrazione della fattura, applicando l'Iva secondo l'aliquota dovuta e registrando la fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti.
Se invece l'operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo extra- comunitario, il cessionario o committente soggetto passivo e residente in Italia adempie l'obbligo di versamento dell'imposta mediante emissione di un'auto-fattura, applicando l'Iva secondo l'aliquota dovuta e registrando l'auto-fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti.