Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta:
- ammonti ad Euro 30.000;
- ecceda la media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, ai fini del calcolo della media si considerano i periodo d'imposta precedenti esistenti alla data della costituzione.
Le spese agevolabili sono:
- costi relativi al personale altamente qualificato (lett. a comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015),
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. b comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015),
- spese relative alla ricerca extra muros (lett.c comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015) ossia contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179),
- competenze tecniche e privative industriali (lett. d comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015)) relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne