Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell’8 agosto 1995, n. 335.
I limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e non nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
Ai fini della cumulabilità, con le circolari n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996 l'INPS ha precisato che i redditi del beneficiario da valutare sono " i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti (o delle pensioni) su cui andrebbe operata la riduzione".