La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014), all'art. 1, comma 233, ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla Legge n. 147/2013, escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, precludeva l’accesso all'agevolazione.
Successivamente, la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all'art. 1, comma 645, ha ristretto ulteriormente il campo di applicazione dell’agevolazione prevista a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che svolgono trasporto persone, escludendone, a decorrere dal 1º gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Ne deriva che, dal 1° gennaio 2016, è possibile fruire dell'agevolazione solo relativamente ai consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria Euro 3 o superiore.