I compensi corrisposti da sostituti d’imposta a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione nel nostro Paese. Tuttavia, tali redditi seguono due diversi trattamenti in base alla stipula o meno tra lo stato di residenza e l’Italia di specifiche Convenzioni sui redditi esteri. In particolare:
- Se è stata stipulata una Convenzione tra lo Stato di residenza del professionista e quello in cui il reddito è stato prodotto si segue quanto previsto dalla Convenzione. Tali convenzioni vengono stipulate contro la cd. doppia imposizione sui redditi e hanno lo scopo di definire in quale Stato il reddito prodotto è tassato. In questa ipotesi il sostituto d’imposta è sottoposto a obblighi informativi:
- Deve indicare nel quadro “annotazioni” della Certificazione Unica le somme non assoggettate a ritenuta
- conservare la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per l’adesione alla Convenzione (residenza all’estero rilasciata dall’ufficio competente, tassabilità del reddito nel Paese di residenza, assenza di stabile organizzazione in Italia).
- In assenza di una specifica Convenzione occorre fare riferimento a quanto espresso dal legislatore italiano nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi(D.P.R 917/86) e nel D.P.R 600/73- Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, di cui ai successivi paragrafi.