I soggetti IRES di cui all’articolo 2 del decreto ACE applicano l’aliquota ordinaria al 27.5% (art. 77 TUIR) alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta.
Tali soggetti sono:
Di seguito si propone un esempio numerico riprendendo la Circolare 21/E del 2015:
|
importi IRES |
Reddito complessivo netto |
100.000 |
Deduzione ace |
120.000 |
Eccedenza ACE IRES trasformabile |
20.000 |
|
|
Eccedenza convertita in credito d'imposta IRAP |
10.000 |
Credito d'imposta IRAP (27,5%) |
2.750 |
Eccedenza riportabile IRES |
10.000 |
I soggetti IRPEF di cui all’articolo 8 del decreto ACE, applicano alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’articolo 11 del TUIR, calcolando il credito con le stesse modalità con le quali si determina l’IRPEF.
Di seguito si propone un esempio numerico riprendendo la Circolare 21/E del 2015 :
|
Importi IRPEF |
Reddito complessivo netto |
80.000 |
Deduzione ACE |
120.000 |
Eccedenza ACE IRPEF trasformabile |
40.000 |
Come prima si è scelto di riportare 10.000 euro e di convertire in credito IRAP 30.000 euro.
Applicando gli scaglioni previsti dall'art. 11 del TUIR il calcolo è il seguente:
23% fino a 15.000 |
3.450 |
27% da 15.000 a 28.000 |
3.510 |
38% da 28.000 a 55.000 |
760 |
41 % da 55.000 a 75.000 |
0 |
43% oltre 75.000 |
0 |