La CTP di Venezia, con sentenza n 316/13/2016 depositata il 20 giugno 2016 ha sostenuto l’immediata esecutività del rimborso dell’imposta versata e la condanna alle spese di lite, in quanto il giudice non aveva ritenuta necessaria la richiesta di garanzie.
Il caso riguardava un rimborso IVA richiesto da una società farmaceutica, a cui il giudice del ricorso ha dato ragione prevendendo che l’ufficio:
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restituisse immediatamente quanto richiesto;
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sostenesse le spese di lite.
L’importo del rimborso era ampiamente maggiore di 10.000 euro ma la solvibilità della società non è stata messa in discussione in quanto facente parte di un gruppo farmaceutico sufficientemente patrimonializzato. Data la solvibilità, la sentenza è immediatamente esecutiva.
Con questa decisione la CTP di Venezia ha evidenziato come l’atteso decreto del MEF sia circoscritto ai casi in cui è richiesta garanzia (o per l’importo o per volontà del giudice), essendo irrilevante in tutti gli altri casi.
Anche in questo caso bisogna sottolineare come l’Agenzia delle Entrate mantenga la consuetudine di interpretare le norme a proprio favore, senza tenere conto dei diritti del contribuente anche disattendendo la lettera della norma.