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Il Consiglio di Stato ha chiarito che la legge, come per la precedente ta.r.s.u., non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo e che l’Amministrazione è titolare “di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti” .
Tuttavia, precisa il Collegio, l’esercizio di tale potere discrezionale non può certo contraddire le finalità e la ratio della tariffa di igiene ambientale viste in precedenza. In ogni caso, nella sentenza è ribadito che trattandosi di discrezionalità tecnica, il Comune, nel determinare la tariffa, incontra sempre il limite intrinseco della proporzionalità.
A tal proposito, secondo il collegio “appare evidente che, nel caso di specie, il criterio formale della residenza scelto dal Comune di Jesolo per diversificare il carico tributario tra i soggetti passivi d’imposta contraddice i caratteri e i limiti di cui si è detto” .
A sostegno di questa posizione, il Consiglio di Stato afferma che l’attribuzione della residenza in un determinato Comune ha natura puramente amministrativa e anagrafica.
Tale circostanza è, dunque, inidonea a stabilire se vi sia una maggiore o minore produzione di rifiuti.
Ad ogni modo, precisa il Collegio, anche ammettendo che possa esservi una qualche connessione tra tale circostanza e la quantità di rifiuti prodotta, si giungerebbe comunque a esiti opposti a quelli perseguiti dal Comune: infatti, è ragionevole ritenere che i soggetti residenti, abitando con continuità nel territorio comunale, producano una quantità di rifiuti notevolmente superiore rispetto a quella prodotta da chi si reca in tale Comune per brevi periodi di vacanza. (...)