CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE
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Il termine massimo di utilizzo dei contratti a termine passa da 36 a 24 mesi.
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Il numero delle proroghe possibili scende da 5 a 4.
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Con l'eccezione del primo, che puo avere durata massima di 12 mesi, i contratti a tempo determinato e le eventuali proroghe che superano i 12 mesi devono riportare obbligatoriamente una causale che puo rientrare tra due diverse opzioni:
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ragioni oggettive estraneee all'azienda o sostitutive del personale
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per picchi di attivita dell'impresa imprevisti e temporanei.
Sono esenti dall' obbligo di causale le attività stagionali (elencate nell'allegato al DPR 1525/1963) .
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La contribuzione dovuta aumenta di uno 0,5% ad ogni rinnovo dopo i 12 mesi. Sono esclusi dall'aumento i contratti di lavoro domestico
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Ai contratti di lavoro in somministrazione si applicano le stesse regole dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato sia in termini di durata che di percentuale di assunti a termine sul totale che sale al 30% , che di incremento contributivo che di obbligo di causale oltre i 12 mesi. Non si applica invece la regola dello stop and go cioè gli intervalli tra due contratti.
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Il termine per l'impugnazione del contratto da parte del dipendente sale da 120 a 180 giorni
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Le nuove disposizioni sono applicabili ai nuovi contratti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto: 14 luglio 2018. La legge di conversione ha però introdotto la modifica per cui le nuove norme non si applicano a rinnovi e proroghe concordati da partire da quella data, bensi dal 31 ottobre 2018.
LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI PIU CARI
Il licenziamento senza giusta causa per i contratti a tutele crescenti del Jobs Act (aziende sopra i 15 dipendenti) richiederà un indennizzo da parte del datore di lavoro che puo arrivare a 36 mensilità. L'indennizzo minimo sale da 4 a 6 mensilità.
In caso di procedura di conciliazione, invece, l'indennizzo sale a un minimo di 3 fino a un massimo di 27 mensilità.
NUOVI VOUCHER
Aziende alberghiere e ricettive del turismo fino a 8 lavoratori, aziende agricole ed enti locali possono utilizzare i nuovi voucher ( contratto telematico PrestO) ma con la limitazione delle categorie di lavoratori "speciali": studenti, pensionati, disabili: l’arco temporale per la durata della prestazione si amplia dai precedenti 3 a 10 giorni.