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Antiriciclaggio Compro Oro: dannose le comunicazioni oggettive da 10mila euro

Compro Oro: condotta intermediari e indicazioni del MEF

Le condotte assai pressanti degli istituti bancari nei confronti degli Operatori Compro Oro sono supportate, sia delle disposizioni normative in materia di Segnalazione di Operazioni Sospette, sia dalle indicazioni applicative contenute nei documenti chiarificatori del MEF in cui si afferma che il frequente o ingiustificato ricorso ad operazioni in contante costituisce elemento di sospetto; la disposizione indicata all’art. 35 del Decreto Legislativo n° 231/07, però, collega il sospetto al ricorso frequente al contante quando questo è ingiustificato e di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente ( rif. art. 39 D.Lgs n° 231/07.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

La UIF, (Unità di informazione finanziaria per l'italia) con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. Tuttavia, secondo quanto indicato dalla FAQ n. 11 del Dipartimento del Tesoro, non esiste limite al prelevamento o al versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente,  in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

E' evidente che il commercio di oggetti preziosi usati, proprio per l’acquisto in contanti dei medesimi, si caratterizza per la frequente movimentazione di disponibilità liquide sui propri conti. Dunque, la frequente ricorrenza di operazioni di prelevamento riferite agli operatori economici in questione, talvolta menzionata dagli indicatori di anomalia, non è sufficiente per l’automatica segnalazione di operazioni sospette.

Allo stesso modo, il mancato riscontro di comportamenti o profili della clientela con uno degli indicatori di anomalia, non garantisce che l’operazione non sia a rischio. Gli Intermediari finanziari, pertanto, devono tenere in considerazione una serie di fattispecie generali, comportamenti dei soggetti, nonché caratteristiche dell’operazione che, seppur non menzionati dagli indicatori di anomalia, possono rappresentare pericoli e sopsetti di riciclaggio.

Proprio per tali esigenze, è stato disposto l’obbligo ai soli intermediari finanziari di invio, con cadenza mensile, di una comunicazione recante i dati dei movimenti, in entrata e in uscita, per importi pari o superiori a 10.000 euro, anche se realizzati con più operazioni singole pari o superiori a mille euro.

Così facendo, le banche dovranno limitarsi a segnalare le operazioni sospette collegate tra loro con elementi di sospetto che non siano fondati esclusivamente sulla movimentazione del contante.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 29/05/2019