Il beneficio, in deroga al principio di neutralità fiscale che tipicamente caratterizza le operazioni straordinarie, consiste, nell’ipotesi di aggregazione realizzata attraverso fusione o scissione, nel riconoscimento fiscale gratuito del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, del disavanzo da concambio.
Il disavanzo da concambio corrisponde all'eccedenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa (recependo i maggiori valori di mercato rispetto al valore dei beni iscritti nei bilanci delle società fuse o incorporate); questo non deve essere confuso con il disavanzo da annullamento che, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all’annullamento di azioni / partecipazioni, e pertanto presuppone un rapporto di partecipazione.
Il “bonus aggregazioni” può essere riconosciuto anche in relazione alle operazioni di aggregazione effettuate tramite conferimento d’azienda; in tali ipotesi, l’agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell’avviamento, emergenti a seguito del conferimento.
In entrambi i casi, il “bonus” è riconosciuto entro il limite massimo di 5 milioni di euro.
Il maggior valore attribuito all’avviamento e ai beni strumentali è riconosciuto, ai fini IRES ed IRAP, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’aggregazione aziendale.