Relativamente ai crediti IVA maturati nell’anno d’imposta, i benefici non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA
per il medesimo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito
infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Pertanto: l’accesso al beneficio "dell'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive" è subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
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alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 50mila euro risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019,
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alla compensazione dei crediti Iva infrannuali di importo non superiore a 50mila euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020,
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alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 20mila euro, risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.
Nello specifico, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5 mila euro annui.
Per quanto concerne il beneficio "dell'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui" questo è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30mila euro annui. Attenzione va prestata al fatto che anche in questo caso, l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.
Beneficio |
Punteggio minimo |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP |
8 |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui |
8 |