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Ascensori: tutti i chiarimenti su IVA e ritenute d'acconto

Installazione di ascensori in edifici esistenti: aliquota IVA

Nel primo quesito l'istante ha chiesto l’aliquota IVA applicabile all’“installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa”, tenendo conto che tale operazione attualmente “è fatturata in alcuni casi applicando l’aliquota del 4% all’intero importo, considerandola un appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, in altri casi applicando il meccanismo del «bene significativo» quindi con aliquota mista 10%/22%”.

L'Agenzia delle Entarte, rispondendo al quesito, ha chiarito che è necessario distinguere l’ipotesi in cui

  • l’“installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa” sia effettuata nell’ambito di un appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche,
  • l’installazione si configuri quale generico intervento di manutenzione straordinaria.

Nel primo caso occorre far riferimento alla disposizione di cui al numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Come chiarito con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E

  • le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie di lavori, quali “la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala opiattaforme elevatrici”.
  • in linea generale, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria, ma la particolare finalità cui sono destinate determina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento”.

Pertanto, nella specifica ipotesi di installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota IVA del 4%

Al di fuori di tale ipotesi l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa si configura quale intervento di manutenzione straordinaria soggetto ad IVA con l’aliquota del 10%. 
In particolare, riguardo alle modalità di determinazione dell’imposta in caso di impiego di beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria”.

Prestazione IVA
Installazione di ascensori in edifici esistenti per superamento barriere architettoniche 4%
Installazione di ascensori in edifici esistenti per manutenzione straordinaria 10%
Installazione di ascensori in edifici esistenti con beni significativi  di valore superiore alla metà di quello dell'intero prestazione 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo si applica il 22%

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/08/2019