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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi

Premessa

Prima di parlare di alcune delle novità introdotte in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.Lgs. numero 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), occorre fare una premessa doverosa sulla natura dell’istituto.
La sezione seconda del decreto in commento è così rubricata: Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione, e si distingue dalla sezione prima che ha una rubrica per molti aspetti simile che recita: Strumenti negoziali stragiudiziali.
Quello in commento è un istituto che ha avuto poca fortuna fino ad oggi; è stato introdotto dal D.L. numero 35, del 14 marzo 2005 insieme ai piani attestati di cui all’articolo 67 della legge fallimentare, in quella che è stata definita la “privatizzazione” della crisi/insolvenza delle imprese.

I due strumenti deflattivi dell’insolvenza sono caratterizzati in massima parte, e volendo semplificare, da due caratteristiche:

  • il contenuto negoziale dell’accordo che ridefinisce e prova a dare soluzione alla crisi;
  • la presenza di un piano aziendale che indica le attività e le azioni che permetteranno di dare attuazione economica e finanziaria agli accordi.

La differenza sostanziale, e non di poco conto, tra i due istituti sta nel controllo giudiziario; infatti, nulla esclude che le azioni intraprese in base ad un piano attestato, ex art. 67 della legge fallimentare, che non si rivelasse idoneo a risolvere la crisi e che anzi finisse col naufragare in un’insolvenza irreversibile che apre le porte al fallimento, possano essere giudicate da un pubblico ministero come penalmente rilevanti perché ad esempio preferenziali. Ma nonostante la possibile e postuma sanzione, il piano ex articolo 67 è e resta un contratto che può esporre i terzi che non vi partecipano ad azioni che pregiudicano, seppur in parte, i loro interessi.

Gli accordi di ristrutturazione consentono al debitore, grazie all’omologazione, di stabilizzare l’effetto delle azioni intraprese tramite il piano; la stabilizzazione riguarda sia gli aspetti civilistici che penali; allo stesso tempo l’omologazione garantisce i creditori estranei sull’esistenza di un controllo del giudice sugli accordi e sul piano.

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Aggiornata il: 08/08/2019