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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi

Le modifiche richieste dalla legge delega 155/2017

Per un’attenta analisi delle novità conviene partire dall’esame della legge delega ed in particolare dal contenuto dell’articolo 5 che prevedeva la riforma dell’istituto nel senso di:

a) estendere la procedura di  cui  all'articolo  182-septies  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di  ristrutturazione non  liquidatorio  o  alla  convenzione  di  moratoria  conclusi  con creditori,  anche  diversi  da  banche  e  intermediari   finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento  dei  crediti  di  una  o  più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

b) eliminare o ridurre il limite del 60  per  cento  dei  crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n. 267, ove il debitore non proponga  la  moratoria  del  pagamento  dei creditori estranei,  di  cui  al  primo  comma  del  citato  articolo 182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal  sesto  comma del medesimo articolo;

c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura  di concordato preventivo, in quanto compatibile;

d) estendere gli effetti  dell'accordo  ai  soci  illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina  del concordato preventivo;

e) prevedere che il piano attestato  abbia  forma  scritta,  data certa e contenuto analitico;

f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

Il legislatore ha attuato, con qualche distinguo ed ulteriori previsioni, tutti i punti della delega sopra riportati; per comodità espositiva nell’esaminare il provvedimento si seguirà l’ordine imposto dall’articolo 5 della legge 155/2017.

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Aggiornata il: 08/08/2019