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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa art. 61 CCII

L’articolo 61 riprende e amplia il contenuto dell’articolo 182 septies della legge fallimentare che prevede che gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere rivolti ad una o più categorie di creditori finanziari (banche e intermediari) che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Tramite questo strumento il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti e che appartengano alla medesima categoria.

La condizione perché questo accada è che tutti i creditori della categoria siano informati dell'avvio delle trattative e siano messi in condizione di parteciparvi in buona fede.

Quali ulteriori condizioni per la validità dell’accordo si prevede che i debiti di natura finanziaria devono essere in misura non inferiore al 50% del debito complessivo dell’impresa e che i creditori che aderiscono al piano rappresentino il 75% dei crediti della categoria.

Il codice della crisi di impresa con l’articolo 61 conferma in blocco la previsione dell’attuale 182 septies LF relegandola nel comma 5, anche in funzione di accordi e piano liquidatori, ed inoltre estende ad ogni altra categoria di creditori, quindi non solo a quelli finanziari, gli accordi ad efficacia estesa purché assicurino la continuità aziendale.

La norma introduce alcune precisazioni prevedendo ad esempio che i creditori della medesima categoria non aderenti, e a cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, devono risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto avrebbero in seguito alla liquidazione giudiziale; l’articolo 182 septies prevedeva, invece, un generico “possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”.

Sulla definizione di alternative concretamente praticabili la dottrina è sempre stata fredda; del resto in ipotesi di accordi di ristrutturazione proposti da un’impresa che è in crisi quali dovrebbero essere le alternative praticabili? Non certo il fallimento (in futuro liquidazione giudiziale) visto che si è di fronte ad una situazione di crisi e magari di prospettata continuità aziendale. Ora il riferimento alla soddisfazione in misura non inferiore rispetto a quanto possibile attraverso la liquidazione giudiziale, toglie ogni dubbio e offre un termine di confronto chiaro.

La modifica consentirà al debitore di individuare categorie di creditori che presentino omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici; questo permetterà di selezionare i creditori in base alla tipologia, al settore di appartenenza, al grado e tipo di privilegio, mutuando anche le classificazioni usate nell’ambito dei concordati.

La norma prevede che ai creditori ai quali è esteso l’accordo non possa in nessun caso essere imposto di eseguire nuove prestazioni come ad esempio concedere nuovi affidamenti o finanziamenti, condizione che sarà, invece, possibile negoziare con i creditori che si trovano all’interno del bacino della maggioranza del 75% che firma l’accordo di ristrutturazione.

Nuova anche la statuizione, che non vale per l’ipotesi prevista nel quinto comma, in cui si prevede che i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale, diretta o indiretta. Ben si potrà liquidare una parte del patrimonio, soprattutto gli assets non rilevanti, ma le somme attribuite ai creditori in misura prevalente, dovranno provenire dai ricavi generati dalla continuazione dell’attività di impresa.

E’ una norma che non ha, a parere di chi scrive, un grande senso e pregio giuridico e soprattutto non ne ha alcuno economico; infatti, renderebbe impossibile un accordo di ristrutturazione che è basato su un piano che, pur assicurando la continuità aziendale, prevede tra le altre iniziative la dismissione di un ramo operativo dal quale si ricavano risorse in eccesso a quelle prodotte dal normale funzionamento dell’attività prospettica.

Confermati gli obblighi di notifica ai creditori estranei all’accordo e a cui si chiede di estenderlo; il debitore dovrà infatti notificare a ciascuno l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati.

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Aggiornata il: 08/08/2019