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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi

Gli accordi di ristrutturazione agevolati art. 60 CCII

L’articolo 60 in accoglimento della lettera b) dell’articolo 5 della legge delega dimezza la percentuale, di cui al all'articolo 57 primo comma stabilita nella misura del sessanta per cento, per gli accordi di ristrutturazione del debito all’interno dei quali il debitore congiuntamente:

a) non propone la moratoria dei creditori estranei agli accordi e

b) non richiede e rinuncia a richiedere le misure protettive temporanee.

La semplificazione consentirà di raggiungere accordi omologabili, con le limitazioni elencate, con i creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti.

La delega aveva previsto l’obbligo di eliminare o ridurre il limite del 60  per cento; il legislatore ha lasciato vivere la vecchia norma, che è ora contenuta nell’articolo 57 del CCII, andando a prevedere nell’articolo 60 una consistente riduzione della massa dei crediti necessaria per concludere gli accordi.

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Aggiornata il: 08/08/2019