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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi

Le misure protettiva negli accordi di ristrutturazione agevolati art. 54 CCII

Nel codice della crisi le misure cautelari e protettive, riformate anche per andare incontro alla legislazione europea che nei prossimi anni entrerà in vigore (cfr direttiva 1023/2019), hanno una collocazione autonoma e specifica essendo state inserite nella sezione terza del quinto titolo.

Relativamente alle misure protettive di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 54, quindi il divieto per i creditori per titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire a pena di nullità azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, non è più previsto alcuna procedura automatica.

Il debitore deve richiedere le misure protettive nel ricorso con cui si chiede l’omologa degli accordi e può farlo anche anticipatamente nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione.

Alla domanda che chiede l’applicazione delle misure protettive, in sede di trattativa con i creditori, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista nell'articolo 57, quindi quella di cui all’articolo 39, e inoltre la proposta di accordo raggiunta con i creditori; un professionista indipendente dovrà attestare che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che l’accordo e il piano permettono di assicurare il pagamento integrale dei creditori non coinvolti.

Questa previsione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa previsti nell’articolo 61.

Un importante effetto che si produce presentando il ricorso per l’omologa degli accordi, o la richiesta della concessione delle misure protettive in seguito all’avvio delle trattative, è quello di poter disapplicare le prescrizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile a decorrere dalla data della richiesta e fino al momento dell’omologa.

Non sarà necessario ripianare le perdite che normalmente potrebbero condurre anche all’ipotesi di scioglimento o di trasformazione regressiva.

Da ultimo, non per importanza, è bene ricordare che le misure protettive non perdono efficacia se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice per depositare gli accordi di ristrutturazione, presenta domanda di concordato preventivo.

Le altre modifiche richieste dalla legge delega

Effetti degli accordi sui soci illimitatamente responsabili: l’articolo 59 terzo comma ripropone la norma attualmente disciplinata dalla legge fallimentare in tema di concordato preventivo stabilendo che l’effetto esdebitatorio derivante dagli accordi di ristrutturazione si estende ai soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario.

Se i soci illimitatamente responsabili hanno prestato garanzie continuano a risponderne, salvo che non venga diversamente previsto in sede di accordo con i soggetti garantiti.

Collegata  a tale fattispecie è stata introdotta, nel primo comma dell’articolo 59, una norma che dispone che “ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.” Le riduzioni di debiti che vengono concesse al debitore principale liberano, per la stessa somma, anche i fideiussori.

Contenuto del piano: l’articolo 57 del CCII richiama relativamente al contenuto del piano l’articolo 56; che, pertanto, dovrà avere data certa e dovrà indicare:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
b)  le principali cause della crisi;
c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
e) gli apporti di finanza nuova;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Al piano dovranno essere allegati i dati e i documenti indicati nell'articolo 39, ovvero: “le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. …. omissis…. una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.”

La rinnovazione delle attestazioni nel caso di modifiche dell'accordo o del piano: l’articolo 58 del CCII prevede che se prima dell'omologazione vengano apportate delle modifiche sostanziali al piano, l'attestazione del professionista indipendente deve essere rinnovata e allo stesso modo il debitore deve chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori che sono parte degli accordi.

L'attestazione dovrà essere rinnovata non solo in caso di modifiche effettuate al piano ma anche in caso di variazioni sostanziali intervenute negli accordi con i creditori.

Anche le modifiche fatte al piano dopo l’omologa obbligano il debitore a richiedere al professionista il rinnovo dell'attestazione ed in questo circostanza, sia il piano che l'attestazione devono essere pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione deve essere dato avviso ai creditori (anche tramite posta elettronica certificata).

La modifica degli accordi dopo l’omologa è un passaggio estremamente delicato per le ragioni dei creditori, a tal proposito la norma prevede espressamente che questi possono proporre opposizione al tribunale, ai sensi dell’articolo 48,  entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di comunicazione di deposito nel registro delle imprese.

Inoltre, il cambiamento del piano può essere sempre sanzionato dal creditore con la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, così come ogni inadempimento.

Il codice della crisi è intervenuto anche sulla transazione fiscale e su altri aspetti che per ragioni di brevità non si è ritenuto opportuno commentare in questa sede.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, così come sono stati modificati, potrebbero essere uno strumento valido e più utilizzato, almeno rispetto al passato, per dare soluzione alla crisi di impresa e all’insolvenza non irreversibile.

 

Fonte:


Aggiornata il: 08/08/2019