Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Il Regime doganale 42

Regime doganale 42: modalità operative

L’importatore, per ottenere l’esenzione dall’IVA, deve inserire, nella casella n. 37 del documento amministrativo unico (DAU), un codice che inizia con il numero 42, così facendo, l’operazione sarà qualificata come un’importazione con “contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro”.
L’importatore, o il suo rappresentante fiscale, nel caso di cessione o trasferimento di beni, devono ottemperare a specifici obblighi nello Stato membro di importazione:

  • identificarsi a fini IVA nello Stato membro di importazione o designare un rappresentante fiscale in tale Stato, ai sensi degli artt. 214 e 204 della Direttiva IVA;
  • destinare i beni ad un acquirente debitamente identificato in quello Stato;
  • l’includere la cessione o il trasferimento intracomunitario in un elenco riepilogativo presentato alle Autorità fiscali dello Stato membro di importazione nel rispetto dell’art. 262 della Direttiva IVA.

Dal punto di vista operativo, il c.d. “regime 42” è caratterizzato dalle seguenti fasi:

  1. introduzione in un deposito doganale della merce e, quindi, in sospensione sia del dazio sia dell’IVA, tramite la presentazione in dogana di una dichiarazione di introduzione in deposito doganale (IM7);
  2. successiva estrazione della merce dal deposito, con pagamento del dazio nel paese comunitario di importazione;
  3. vincolo della merce al regime 42, in modo da non versare l’IVA;
  4. cessione intra-comunitaria relativa alla merce oggetto di immissione in libera pratica, che è stata ceduta o trasferita in un altro stato membro.
Fonte:


Aggiornata il: 27/09/2019