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Legge di bilancio 2020: guida alle novità in vigore dal 1° gennaio 2020

Legge di bilancio 2020: altre novità

  • Sport Bonus
    Proroga per il 2020 la disciplina dello sport bonus, il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
    Viene ampliato il novero dei beneficiari includendo, oltre alle “società sportive dilettantistiche”, anche le “associazioni sportive dilettantistiche” e gli “enti di promozione sportiva”. Viene inoltre confermato il fondo "sport e periferie".
     
  • Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
    Proroga per l'anno 2020 l’esenzione dei redditi dominicali ed agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
    Per l'anno 2021 i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF per la quota del 50%.
    Incrementa dal 20% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.  Si ricorda che l'applicazione di questo regime è facoltativa e può essere chiesta al notaio in sede di stipula dell'atto di rogito di vendita.
     
  • Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito
    Ridotto il grado di detraibilità
    dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.
    Rimangono invece immutati gli importi detraibili:
    • per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale
    • e alle spese sanitarie per patologie gravi.

In particolare, a decorrere dall'anno di imposta 2020:

  • la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità:

 

Reddito (euro)
Quota di detraibilità spettante (%)
Fino a 120.000
100
Oltre 120.000 fino a 240.000
100 x (240.000-reddito)/120.000
Oltre 240.000
0
   

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 23/12/2019