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Accertamento: le liberalità devono essere provate

La prova delle liberalità familiari nella giurisprudenza

Secondo un orientamento di legittimità (Cass. n. 5365/2014) il riferimento alla complessiva posizione del nucleo familiare deve essere limitato alla sola famiglia naturale, la cui composizione è circoscritta esclusivamente ai coniugi conviventi e ai figli (Cass. n. 21362/2015).
Recentemente si è tuttavia diffuso un orientamento (Cass. sent. n. 8127/2016) incline a riconoscere una valenza giustificativa agli apporti provenienti da affini o da persone non legate formalmente da alcun vincolo parentale o di coniugio per non attribuire, al soggetto sottoposto a controllo, un reddito sintetico non espressivo di una effettiva capacità contributiva.

La problematica relativa alla prova contraria è da sempre oggetto di dibattito e se da un lato la dottrina non ha mancato di sottolineare le difficoltà incontrate dai contribuenti nel ricostruire le vicende finanziarie che hanno portato a sostenere gli incrementi contestati, dall’altro la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19257/2016) ha evidenziato come l’onere a cui è chiamato ad adempiere il contribuente non risulti particolarmente oneroso, specie in casi peculiari caratterizzati dalla loro evidente straordinarietà .

In merito a ciò i Giudici del Palazzaccio (Cass. n. 7256/2017) hanno rilevato che, nel caso in cui il contribuente opponga, quale prova a discarico, una intervenuta liberalità da parte dei propri genitori, la stessa dovrà essere fornita attraverso la produzione di documenti ai quali la motivazione della sentenza dovrà fare esplicito riferimento (Cass. n. 24597/2010).

Le fattispecie che possono integrare la prova contraria sono molteplici ed è per questo che si ritiene che il contribuente oggetto di accertamento  debba collaborare prontamente con l’Ufficio per chiarire la propria posizione, fornendo tempestivamente (Cass. n. 4001/2018) documentazione dalla quale sia possibile evincere la fuoriuscita della provvista dal conto corrente del finanziatore, il successivo ingresso della somma nella disponibilità del beneficiario e il susseguente impiego (con una relativa prossimità temporale) nell’investimento attenzionato dall’Ufficio, escludendo così ogni altro impiego alternativo della stessa (Cass. n. 19257/2016); tutto ciò,  a prescindere dalla qualità di familiare naturale, affine, terzo estraneo, rivestita dal finanziatore, considerato che il soggetto sottoposto a verifica, ha la facoltà di dimostrare che il finanziamento delle spese sostenute è avvenuto per il tramite di soggetti diversi dal contribuente (circ. n. 12/E/2010 punto 8.3).

La produzione tempestiva di idonea documentazione è pertanto in grado fare la differenza, non risultando sufficienti a integrare la prova contraria né le mere dichiarazioni di parte (Cass. n. 17504/2016) né tantomeno l’allegazione di circostanze di fatto (Cass. n. 1332/2016).

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Aggiornata il: 04/12/2019