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Reati tributari nel Decreto Fiscale: le ultime modifiche

Come aumentano le pene per gli illeciti penali tributari

Di seguito si riportano gli illeciti penali tributari (di cui al d.lgs. 74/2000) modificati dal Decreto Fiscale, mettendo in evidenza gli ultimi emendamenti apportati dalla Commissione in sede referente.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000)
Il d.l. aumenta i minimi e i massimi di pena previsti introducendo tuttavia una soglia:
- Sopra i 100 mila euro di dichiarazioni di passivi fittizi l’illecito è ritenuto di maggiore gravità e pertanto la pena viene aumentata prevedendo da 4 a 8 anni di reclusione;
- sotto tale soglia opera la disciplina attuale e pertanto la pena resta invariata (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni);

La Commissione ha inoltre previsto l’applicazione dell’istituto della confisca allargata per passivi fittizi superiori a €200.000 (il testo originario del d.l. prevedeva la più bassa soglia di 100mila euro).

Infine, sempre tramite una modifica al d.l., viene introdotta la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario. Ciò significa che il reato può estinguersi (evitando così la condanna) attraverso l’integrale pagamento del debito tributario (più sanzioni amministrative) a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000)
Anche per questo reato, il d.l. inasprisce la pena prevedendo la reclusione da 3 a 8 anni (si ricorda che nel testo attualmente in vigore è prevista la pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni). Rispetto al reato di cui all’art. 2 pertanto la pena è minore.
Prevista anche la confisca allargata nell’ipotesi in cui l’imposta evasa sia superiore a 100 mila euro.
La commissione ha infine stabilito l’estinzione del reato a seguito del pagamento del debito tributario con le stesse modalità dell’articolo precedente.

Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000)
Con riferimento a questo reato il Decreto Fiscale aveva aggravato la pena passando da quella attualmente vigente che va da 1 a 3 anni a prevedere un minimo di 2 e un massimo di 5 anni. L’ultima modifica al decreto ha tuttavia ridotto la sanzione giungendo a un minimo di 2 anni a un massimo di 4 anni e 6 mesi. Conseguentemente la custodia cautelare in carcere non risulta più applicabile.
In aggiunta il d.l. abbassa la soglia di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell’imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro) allargando in tal modo l’area delle condotte sanzionabili.
Risulta infine modifica la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Diversamente dal testo del d.l., che aveva cancellato del tutto questa disposizione, il testo approvato in commissione conserva l’esclusione di punibilità ma solo quando le valutazioni complessivamente (e non singolarmente) considerate differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%;
Da ultimo per questo reato viene modificata la disposizione del d.l. che prevedeva la confisca allargata che ora viene esclusa.

Omessa dichiarazione (art. 5, co. 1 e 1-bis, d.lgs. n. 74/2000)
Il Decreto Fiscale innalza le pene tanto per l’omessa dichiarazione del contribuente quanto per l’omissione del sostituto d’imposta con una correzione inserita in sede di modifica. E’ prevista la pena della reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 5. L’effetto dell’emendamento è quello di impedire le intercettazioni che il decreto legge aveva ammesso (prevedendo la pena della reclusione nel massimo di 6 anni)
Inoltre, nel corso dell’esame in sede referente, sono state soppresse le disposizioni del d.l. che consentivano, in caso di condanna per questi delitti, la confisca allargata quando le imposte evase o le ritenute non versate fossero di importo superiore a 100 mila euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000).
Il d.l. aumenta la pena prevedendo da 4 a 8 anni di reclusione (rispetto a quella attualmente in vigore che prevede da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
Inoltre viene stabilito che la pena resti quella attualmente in vigore quando l’importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo d’imposta considerato, a 100 mila euro.
Il d.l. prevede inoltre l’applicazione della confisca allargata nel caso in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200 mila euro (il testo originario del d.l.prevedeva la più bassa soglia di 100mila euro);

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)
Il d.l. aumenta la pena per questa fattispecie di reato prevedendo la reclusione da 3 a 7 anni (si ricorda che la disciplina attualmente in vigore stabilisce da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
A questo delitto non risulta applicabile l’istituto della confisca allargata per effetto delle modifiche della commissione.

Omesse ritenute e omesso versamento iva (artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000)
Ferma restando la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni attualmente in vigore, le modifiche apportate a tali articoli dal d.l. in termini di abbassamento delle soglie di rilevanza penale, sono state soppresse in sede di commissione. Risultano quindi applicabili anche le soglie attualmente in vigore (150.000 euro per le omesse ritenute e 250.000 euro per omesso versamento dell’IVA)

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Aggiornata il: 06/12/2019