La ricevuta fiscale dopo quarant’anni di onorato servizio va in pensione. Prevista dall’art. 22 del DPR 633/72 assieme allo scontrino fiscale è stato il documento idoneo a documentare i corrispettivi percepiti quando non vi era emissione di fattura.
Dal 2020 l’obbligo generalizzato della fattura elettronica e degli scontrini telematici (con l’eccezione degli specifici esoneri dettagliatamente previsti) mandano in soffitta la ricevuta fiscale, ed ecco che si è posta la necessità di tirare fuori il documento commerciale per documentare determinate prestazioni quando l’utilizzo dello scontrino telematico o della fattura sono difficoltose.
Ma vediamo le caratteristiche del documento commerciale commentando brevemente gli articoli del decreto citato: