Il documento commerciale può essere emesso dai soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 tenuti alla certificazione dei corrispettivi che dal 2020 sono diventati telematici, per documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate quando non si emette fattura.
Il documento commerciale puo’ essere emesso con tre modalità:
1) mediante gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015)
2) su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilita', gestione e conservazione nel tempo.
3) Previo accordo con il destinatario, in forma elettronica garantendone l'autenticita' e l'integrita'.