Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Società benefit e inerenza dei costi: possibile superamento delle critiche

Evoluzione e nuova interpretazione del Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è un principio relativamente recente introdotto, con la riforma prevista nella L. Cost. n. 3/2001, con la riformulazione dell’art. 118 Cost., comma 4: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Il principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 Cost., è visto sotto due aspetti:

  • In senso verticale: da un lato, le funzioni amministrative, laddove possibile e conveniente, devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini e, dall’altro, tali funzioni verranno attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove questo sia in grado di svolgerle meglio di quello di livello inferiore.
  • In senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidono sulle realtà sociali a lui più vicine.

Dal principio di sussidiarietà orizzontale ne discende un’alleanza tra pubblico e privato nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo. La società civile può “prendersi cura del bene comune” mediante attività benefiche che non abbiano finalità lucrativa ma che siano guidate da una forma di libertà, solidale e responsabile, che ha come obiettivo la realizzazione non di interessi privati, bensì dell'interesse generale, inteso come tutto ciò che contribuisce alla pienezza dell’essere umano.

Ciò è rafforzato anche dall’art. 3 Cost. il quale statuisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Inoltre, occorre soffermarsi sull’espressione “cittadini, singoli e associati” "e loro formazioni” al fine di precisare che tale espressione annovera tra i soggetti della sussidiarietà anche quelli appartenenti all’ambito economico-imprenditoriale, pertanto anche un’impresa in quanto tale può essere soggetto parte attiva ipotizzata dal 4° co dell’art.118 Cost.

In dottrina, infatti, le società commerciali, di cui agli artt. 2247 e segg. c.c. sono considerate parte del fenomeno associativo di cui agli artt. 11 e segg. c.c. Sono da annoverare nella stessa categoria in cui sono ricomprese fondazioni e associazioni, anche se dotate di peculiarità rispetto all’oggetto (esercizio di attività economica) e alla finalità (il perseguimento dello scopo di lucro).

Inoltre, la Costituzione assegna alle imprese non solo il fine di lucro, ma anche altre funzioni declinate esplicitamente e potenzialmente al perseguimento «dell’interesse generale» ai sensi dell’art. 43 Cost. o altresì indirizzandone l’azione verso «fini sociali» come si evince dall’art. 41 u.c. Cost.

Dal combinato disposto tra gli artt. 41, 43 e 118 4° co della Cost. deriva che le imprese in qualità di corpi intermedi, qualora diventino parte attiva nel perseguire attività di interesse generale, debbano poter beneficiare della stessa tutela prevista dal principio di sussidiarietà orizzontale, oltre che assumersi la relativa responsabilità.

Si dovrebbe, pertanto, ampliare la portata del principio di sussidiarietà comprendendo anche quello circolare che è alla base della cooperazione tra enti pubblici enti non profit e società civile.

Dalla sussidiarietà circolare derivano dei benefici, in termini di:

  • maggior efficienza ed efficacia nell’affrontare i problemi della collettività;
  • la corresponsabilità di tutti nei confronti dei beni comuni;
  • nuova funzione degli enti pubblici che è pubblica non perché è «interesse dello Stato» ma perché è «utile alla società» rispondendo in modo migliore alle esigenze della collettività.

Partendo dalle precedenti considerazioni si potrebbe affermare che una Società Benefit dovrebbe poter essere tutelata dal principio di cui al 4°comma dell’art.118 Cost., in quanto parte attiva nel perseguire un interesse generale (prendersi cura del bene comune) mediante le sue attività per il perseguimento di finalità di beneficio comune.

Altresì ne deriva, con una nuova visione estensiva del Principio di inerenza “circolare”, la possibilità per le Società Benefit di poter dedurre i costi derivanti dalle attività con finalità di BC; attività che sono previste in modo imperativo dal legislatore, essendo condicio sine qua non per la costituzione stessa della SB (art.1 comma 376 L,208/2015).

Il perseguimento di finalità di beneficio comune, con indubbia utilità pubblica nei confronti degli stakeholders, rappresenta, al pari dell’attività commerciale, il core business della società stessa poiché contemplata nell’oggetto sociale del proprio statuto.

I costi sostenuti dalla società benefit per l’attività con finalità di benefico comune sono da considerarsi pertanto idonei a creare benefici, diretti e indiretti all’attività di impresa nel suo complesso, valorizzando le libere scelte imprenditoriali.

Fonte:


Aggiornata il: 09/03/2020