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Società benefit e inerenza dei costi: possibile superamento delle critiche

Considerazioni finali

L’attività di beneficio comune:

  • genera delle utilità in termini reputazionali per l’impresa, con potenziale incremento dei ricavi;
  • genera anche dei vantaggi alla collettività;
  • una minore spesa a carico dello Stato.

Pertanto, non può essere condivisibile:

  • la tesi secondo cui alle finalità di beneficio comune concorrano i contribuenti per effetto del minore reddito di impresa dichiarato dalle società benefit, e con conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost. e conseguente minor gettito fiscale;
  • la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di mancata inerenza dei costi sostenuti per l’attività di beneficio comune.

Sarebbe auspicabile pertanto che sia l’Amministrazione finanziaria sia le istituzioni politiche prendano atto del “ruolo sociale” assunto dalla società benefit prevedendo nel proprio statuto di integrare lo scopo di lucro con finalità di beneficio comune per prendersi cura del bene comune, contribuendo così all’interesse generale richiamato da una nuova interpretazione del principio di sussidiarietà “circolare”.

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Aggiornata il: 09/03/2020