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Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali ai partiti e ai movimenti politici

Le caratteristiche civilistiche e contabili dei partiti e movimenti politici

Per la prima volta dall’entrata in vigore della Costituzione, il Decreto-Legge n° 149 del 2013, convertito in Legge n° 13 del 2014, in seguito modificato dalla Legge n° 3 del 2019 (commi da 11 a 28 dell’art. 1°) e dal Decreto-Legge n° 34 del 2019 (art. 43), ha dettato delle norme per garantire il rispetto del metodo democratico e della trasparenza, anche economica e finanziaria, nella vita dei partiti politici e precisamente:

  • l’obbligo di costituirsi per atto pubblico e di dotarsi di uno statuto che, nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione Europea, deve contenere, oltre al simbolo grafico dell’ente, all’indicazione della sede legale e del soggetto che ne ha la rappresentanza legale, una serie di norme finalizzate a garantire la democrazia interna e la trasparenza dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione economico – finanziaria di essa. In particolare, devono essere presenti clausole sulla cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali, sulle modalità di elezione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, sulle modalità di partecipazione degli iscritti, sulla presenza delle minoranze almeno negli organi collegiali non esecutivi, sui procedimenti disciplinari, sulle modalità di selezione delle candidature alle elezioni politiche, anche europee, ed amministrative (art. 3);
  • l’istituzione di una Commissione parlamentare di garanzia della trasparenza e della democraticità degli statuti che tiene un Registro (consultabile su Internet) nel quale il partito (ma non il movimento, che la legge non cita) politico si deve iscrivere se vuole accedere alle forme di finanziamento privato fiscalmente agevolato o pubblico indiretto che esponiamo successivamente in questo articolo (art. 4. La Commissione è stata istituita presso la Camera dei Deputati dall’art. 9 della Legge n° 96 del 2012);
  • l’obbligo di redigere un rendiconto o bilancio di esercizio, di pubblicarlo sul proprio sito Internet istituzionale, di farlo certificare da una società di revisione o da un revisore legale dei conti se questo presenta entrate annue superiori a 150.000 Euro;
  • il bilancio o rendiconto va trasmesso annualmente per farlo controllare dalla Commissione parlamentare di garanzia di cui al punto precedente. Si deve inoltre comunicare alla Presidenza della Camera dei Deputati l’elenco di coloro che hanno erogato contributi di importo superiore a 500 Euro annui che devono essere registrati su un apposito registro numerato progressivamente e firmato in ogni pagina dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese solare successivo a quello di percezione o, se inferiori a 500 Euro, entro il mese di Marzo dell’anno solare successivo;
  • entro le stesse date i contributi ed i loro erogatori devono essere pubblicati sul sito web istituzionale del partito o movimento politico o della lista o del candidato alla carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Questa pubblicazione deve durare almeno cinque anni. Sono escluse da tali obblighi tutte le attività di sostegno volontario all’attività del partito o movimento politico o lista che non hanno natura commerciale, professionale o di lavoro autonomo;
  • l’erogazione di contributi superiori a 500 Euro implica il consenso del donante alla pubblicità dei suoi dati ed è vietato ai partiti e movimenti politici e alle liste citate accettare contributi di qualsiasi genere che abbiano un valore economico da parte di soggetti donatori che si dichiarino contrari a queste forme di pubblicità. Inoltre, tali soggetti non possono ricevere contributi o sostegni economici di qualsiasi genere da stati esteri o da enti pubblici di stati esteri o da persone giuridiche aventi sede legale in uno stato estero e non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia;
  • gli obblighi contabili e pubblicitari di cui ai quattro punti precedenti sono stati estesi anche alle articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui al punto precedente che, nell’anno precedente, hanno incassato entrate superiori a 150.000 Euro. Al bilancio dei partiti e dei movimenti politici nazionali devono essere allegati quelli delle loro articolazioni regionali o pluriregionali e delle fondazioni o associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici. Non è richiesta dalla legge, anche se è opportuna, la redazione di un bilancio consolidato di questi enti (artt. 5 – 8);
  • l’obbligo di assicurare la parità di genere nell’accesso alle cariche elettive (o, almeno, il 40% di donne candidate) (art. 9).

 

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Aggiornata il: 09/03/2020