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Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali ai partiti e ai movimenti politici

Fondazioni, associazioni e comitati collegati al partito politico: estensioni

L’applicazione delle norme sulla trasparenza e sulla pubblicità degli statuti e dei bilanci dei partiti politici che abbiamo visto nel paragrafo precedente si estende alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati:

  • la composizione dei cui organi elettivi è determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici o
  • la cui attività si coordina con quella dei partiti o movimenti politici in base a specifiche previsioni del loro statuto o atto costitutivo;
  • i  cui  organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che sono o sono state nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti.

Sono esclusi da ciò gli Enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e le fondazioni, le associazioni e i comitati appartenenti alle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Fino all’avvio del RUNTS sarà sufficiente l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS o ai registri del volontariato (per le organizzazioni di volontariato) o dell’associazionismo (per le associazioni di promozione sociale);

  • che contribuiscono, a titolo gratuito, al finanziamento di iniziative dei partiti o movimenti politici o di loro articolazioni interne o di singoli componenti di loro organi interni o di loro eletti per importi superiori a 5.000 Euro annui (artt. 6 e 5, 4° comma).

Questa estensione di norme alle associazioni, fondazioni e comitati citati prescinde dall’iscrizione del partito o movimento politico nel Registro tenuto dalla Commissione parlamentare di garanzia di cui sopra.

La giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto queste norme del DL 149/2013 spetta al Giudice Amministrativo fatta salva la competenza del Giudice Ordinario in tema di sanzioni amministrative (art. 13-bis).

Fonte:


Aggiornata il: 09/03/2020