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Il trattamento contabile e fiscale dei siti internet

I siti vetrina

Questa tipologia di sito internet ha come finalità quella di far conoscere ai potenziali clienti l’azienda, i suoi prodotti e i suoi servizi: per questo motivo la presumibilmente più corretta classificazione dei relativi costi di realizzazione è come spese di pubblicità.

Come tali, questi costi dovranno essere spesati per intero nell’esercizio di competenza e classificati in Conto economico alla voce B.7 Costi per servizi.

Da un punto di vista fiscale le spese di pubblicità sono deducibili in base ai principi generali di determinazione del reddito di impresa, nell’esercizio in cui sono stati imputati a Conto Economico (dal 2016, per modifica del disposto normativo, non è più possibile dedurre questi costi in cinque periodi di imposta).

In base al Principio contabile OIC 24, è previsto un solo caso in cui i costi pubblicitari in generale possono essere capitalizzati: è il caso in cui queste spese vengano sostenute da una impresa di nuova costituzione o da una imprese esistente che avvia una nuova attività, nel contesto di una fase pre-operativa o di start-up.

In questo caso le spese sostenute dovranno essere iscritte nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I.1 Costi di impianto ed ampliamento ed ammortizzati in massimo cinque esercizi contabili, previa approvazione del Collegio sindacale, se esistente (in base all’articolo 2426 comma 1 numero 5 del Codice civile).

Da un punto di vista fiscale, in questo caso, questi costi saranno deducibili per la quota di ammortamento imputabile ad ogni esercizio, in base all’articolo 108 comma 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

In entrambi i casi da un punto di vista IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) questi costi saranno detraibili.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 05/09/2020