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Il trattamento contabile e fiscale dei siti internet

I siti commerciali

Principio contabile OIC, articolo 103 comma 1 TUIR, articolo 108 comma 3 TUIR, articolo 2426 comma 1 numero 5 Codice civile

Per inquadrare correttamente, contabilmente e quindi fiscalmente, un sito internet commerciale, occorrerà effettuare una ulteriore distinzione: il software per il web di cui in oggetto può avere due diverse finalità: quella di sviluppare l’attività commerciale propria dell’impresa, oppure quella di sviluppare l’attività aziendale in una direzione precedente non perseguita. Le due fattispecie comporteranno due diversi inquadramenti.

Nel caso in cui il sito internet commerciale serva a sviluppare l’attività tipica dell’impresa, i relativi costi di implementazione, in base al già citato Principio contabile OIC 24, saranno da considerarsi degli oneri pluriennali da capitalizzare ed iscrivere in bilancio alla voce B.I.3 Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

Da un punto di vista fiscale, per questa tipologia di costi, in base all’articolo 103 comma 1 del TUIR, “le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.”

Nella diversa ipotesi in cui il sito internet commerciale serva a sviluppare l’attività commerciale dell’impresa verso nuove direzioni, i costi sostenuti dovranno essere considerati spese di impianto ed ampliamento, come tali iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I.1 Costi di impianto ed ampliamento ed ammortizzati in massimo cinque esercizi contabili, previo consenso del Collegio sindacale, se esistente. Per il regolamento civilistico della fattispecie ci viene in soccorso l’articolo 2426 comma 1 numero 5 del codice civile, in base al quale “i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.”

Dal punto di vista fiscale, in questo caso, questi costi saranno deducibili per la quota di ammortamento imputabile ad ogni esercizio, in base all’articolo 108 comma 3 del TUIR.

In entrambi i casi, da un punto di vista IVA, queste spese saranno totalmente detraibili.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 05/09/2020